Schema di disegno di legge recante disposizioni per la disciplina del settore televisivo nella fase di transizione alla tecnologia digitale Articolo 1 Principi generali 1. Nella fase di transizione dalla tecnologia analogica alla tecnologia digitale, e comunque fino alla definitiva conversione delle reti fissata al 30 novembre 2012, al fine di evitare la costituzione di posizioni dominanti nel nuovo contesto tecnologico e di consolidare la tutela del pluralismo e della concorrenza, la disciplina del sistema televisivo via etere terrestre ispirata a principi di pi equa distribuzione delle risorse economiche, tendenziale e progressiva separazione tra operatori di rete e fornitori di contenuti, previsione di limiti alla capacit trasmissiva utilizzata dai fornitori di contenuti. Essa promuove altres una transizione ordinata, intesa ad ottimizzare luso dello spettro frequenziale e delle relative risorse, ed a tal fine incoraggia il coordinamento e la messa in comune delle risorse frequenziali attraverso forme consortili tra imprese o altre iniziative analoghe. Articolo 2 Limiti alla raccolta pubblicitaria nel settore televisivo ed altre misure a tutela della concorrenza e del pluralismo nella fase di transizione al digitale 1. Fino al 30 novembre 2012 e comunque fino alla completa conversione delle reti alla tecnologia digitale, il conseguimento, anche attraverso soggetti controllati o collegati, di ricavi pubblicitari superiori al 45% del totale dei ricavi pubblicitari del settore televisivo riferito alle trasmissioni via etere terrestre in tecnologia analogica e digitale, via satellite e via cavo, costituisce una posizione dominante vietata ai sensi dellarticolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. 2. Entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, anche sulla base dei dati economici acquisiti attraverso lInformativa economica di sistema di cui alla delibera 129/02/CONS e successive modificazioni e integrazioni, lAutorit per le garanzie nelle comunicazioni indica i soggetti che, nellanno solare precedente, hanno superato il limite di cui al comma 1 e richiede loro ladozione delle misure previste dal comma 3 a decorrere dal 1 gennaio dellanno successivo. 3. Nellanno solare successivo allaccertamento, ciascuna emittente televisiva in ambito nazionale via etere terrestre su frequenze analogiche facente capo a soggetti in posizione dominante ai sensi del comma 1, trasmette pubblicit in misura non superiore al 16% del tempo di ciascuna ora di programmazione. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai soggetti che abbiano trasferito su una diversa piattaforma trasmissiva una o pi emittenti televisive gi operanti su frequenze terrestri in tecnica analogica. 4. Allarticolo 38, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, la parola spot sostituita dalla seguente: messaggi. 5. Allarticolo 38, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, al primo periodo le parole dagli spot sono sostituite dalle seguenti: dai messaggi e le parole gli spot dalle seguenti i messaggi e al secondo periodo le parole dagli spot sono sostituite dalle seguenti: dai messaggi. 6. Allarticolo 43 comma 8 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, prima del penultimo periodo aggiungere il seguente : al fine del rispetto del limite del 20 per cento, sono considerati programmi quelli irradiati in tecnica digitale, anche se ad accesso condizionato e a pagamento, a condizione che raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione e siano contraddistinti da un unico marchio. Articolo 3 Disposizioni per luso efficiente dello spettro elettromagnetico e per laccesso alle infrastrutture a banda larga 1. Le frequenze televisive analogiche non coordinate a livello internazionale e ridondanti per almeno il 98% del proprio bacino di servizio, quali individuate allesito della predisposizione del data-base delle frequenze, devono essere liberate e restituite, ai sensi della disciplina vigente, al Ministero entro 12 mesi dallentrata in vigore della presente legge. 2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di favorire il passaggio alla nuova tecnologia digitale in un contesto di tutela del pluralismo, di apertura del mercato e di uso efficiente dello spettro elettromagnetico i soggetti titolari di pi di due emittenti televisive in ambito nazionale via etere terrestre su frequenze analogiche presentano allAutorit per le garanzie nelle comunicazioni un progetto di trasferimento su frequenze terrestri in tecnologia digitale, ovvero su altra piattaforma trasmissiva in tecnologia digitale, dei palinsesti delle emittenti eccedenti la seconda. 3. Il progetto, redatto in conformit ai parametri tecnici previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale ed alle conclusioni assunte in sede di Conferenza regionale delle radiocomunicazioni di Ginevra, approvato dallAutorit per le garanzie nelle comunicazioni entro i 90 giorni successivi. 4. Allesito dellapprovazione del progetto, e in ogni caso entro dodici mesi dal decorso del termine di cui al comma 2, i soggetti titolari di pi di due emittenti televisive in ambito nazionale via etere terrestre su frequenze analogiche, trasferiscono i palinsesti delle emittenti eccedenti la seconda, su frequenze terrestri in tecnologia digitale, ovvero su altra piattaforma trasmissiva in tecnologia digitale. 5. Le frequenze resesi disponibili a seguito delle operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4, acquisite ai sensi della legge 66/01, sono cedute a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie ai soggetti che ne facciano richiesta, sulla base di unofferta predisposta e pubblicata in conformit ai criteri e alle modalit stabiliti dallAutorit per le garanzie nelle comunicazioni. Le frequenze residue e quelle acquisite con diverse modalit rientrano nella disponibilit del Ministero che le riassegna attraverso procedure pubbliche, con modalit stabilite dallAutorit per le garanzie nelle comunicazioni,incentivando progetti che assicurino la pi ampia copertura, nel rispetto dei criteri di obiettivit, trasparenza, non discriminazione e proporzionalit previsti dallordinamento, e con la previsione di quote di riserva a favore dellemittenza locale, fatti salvi i diritti acquisiti. 6. Le disposizioni di cui allarticolo 23, comma 3 della legge 3 maggio 2004, n 112 non si applicano ai soggetti titolari di pi di due emittenti televisive in ambito nazionale via etere terrestre su frequenze analogiche. Fatte salve le disposizioni del periodo che precede, i trasferimenti di cui allarticolo 23, comma 3 della legge 3 maggio 2004, n 112 sono consentiti a qualunque altro soggetto che risulti in possesso dei requisiti previsti dallordinamento per lottenimento dellautorizzazione generale per lesercizio dellattivit di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale. Tali soggetti sono altres abilitati, di norma nel bacino di utenza o parte di esso, alla sperimentazione di trasmissioni televisive e servizi della societ dell'informazione in tecnica digitale. 7. Dal 30 novembre 2012, e comunque a partire dalla data della completa conversione delle reti televisive i soggetti autorizzati a fornire contenuti in ambito nazionale che svolgono anche attivit di operatore di rete sono tenuti alla separazione societaria. 8. Alla data del 30 novembre 2012 e comunque a partire dalla data della completa conversione delle reti televisive, i fornitori di contenuti in ambito nazionale non potranno utilizzare pi del 20% della capacit trasmissiva complessiva, quale risultante, in base al data-base delle frequenze, dal prodotto della capacit di trasporto espressa in megabit/secondo, per la popolazione effettivamente servita, espressa in milioni di utenti. 9. Prima della completa conversione delle reti televisive, la capacit trasmissiva eccedente i limiti previsti dal comma 8 ceduta da parte del fornitore di contenuti a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie ai soggetti che ne facciano richiesta, sulla base di unofferta predisposta e pubblicata in conformit ai criteri e alle modalit stabiliti con decreto del Ministro delle comunicazioni, dintesa con lAutorit per le garanzie nelle comunicazioni. La capacit trasmissiva eccedente i limiti indicati dal comma 6, che non sia stata ceduta a terzi secondo quanto previsto dal presente comma, rientra, alla data del 30 novembre 2012, e comunque allatto della completa conversione delle reti, nella piena disponibilit del Ministero delle comunicazioni. 10. I soggetti titolari delle infrastrutture a larga banda notificati come detentori di un significativo potere di mercato allesito delle procedure di cui agli articoli 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, sono tenuti ad offrire, a tutti gli operatori titolari di autorizzazione generale (OTAG) che ne fanno richiesta, l'accesso a detta infrastruttura, nonch ad ogni componente di rete necessario, ai fini della fornitura del servizio televisivo o comunque per la distribuzione di contenuti multimediali in modalit lineare, in tutti i casi in cui sistemi di accesso siano utilizzati per la fornitura di servizi alla clientela da parte di proprie divisioni commerciali, nonch di societ controllate, controllanti, collegate o consociate. LAutorit per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce con propria delibera, in conformit ai principi di obiettivit, trasparenza, non discriminazione e proporzionalit, i criteri e le modalit per la formulazione dellofferta di cui al presente comma. Articolo 4 Principi in materia di rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione 1. Lattivit di rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione costituisce un servizio di interesse generale a garanzia del pluralismo e della concorrenza nel sistema della comunicazione. Nel settore radiofonico e televisivo essa svolta tenendo conto delle diverse tecnologie e piattaforme trasmissive esistenti. 2. Il Governo delegato ad emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo finalizzato a definire le modalit attraverso le quali lAutorit per le garanzie nelle comunicazioni cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) favorire il pluralismo e la concorrenza nel sistema delle comunicazioni; b) garantire che la rilevazione degli indici di ascolto risponda a criteri universalistici del campionamento, rispetto alla popolazione o ai mezzi interessati; c) assicurare la congruenza delle metodologie adottate nelle attivit tecniche preordinate e connesse alla rilevazione degli ascolti televisivi; d) tener conto , nellattivit di rilevazione degli indici di ascolto nel settore radiofonico e televisivo, delle diverse tecnologie e piattaforme trasmissive esistenti; e) assicurare la piena attuazione dellart.1,comma 6, lett.b) punto 11 della legge 31 luglio 1997 n.249. 3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2, il Governo pu adottare , nel rispetto dei principi e criteri direttivi, fissati dalla presente legge, uno o pi decreti legislativi integrativi e correttivi. 4. Agli eventuali oneri derivanti dallattuazione del presente articolo si provvede secondo le modalit ed i criteri di contribuzione , a carico dei soggetti del mercato di riferimento, disciplinate dallart. 1, commi 65 e 66 della legge 23 dicembre 2005 n. 266. LAutorit a tal fine autorizzata a rideterminare lentit della contribuzione ai sensi dellart.1, comma 65 e 66 della legge 23 dicembre 2005 n. 266. Articolo 5 Vigilanza e sanzioni 1. LAutorit per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge e applica, secondo le procedure stabilite con il proprio regolamento di cui allarticolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le sanzioni previste in caso di violazione delle sue disposizioni. 2. In caso di omessa adozione delle misure di cui allarticolo 2 comma 3 e di inosservanza delle disposizioni di cui allarticolo 3 della presente legge, lAutorit allesito del procedimento condotto secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 1, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato realizzato nellultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione effettuata in avvio del procedimento disciplinato dal regolamento di cui al comma 1. 3. Qualora la violazione sia nuovamente accertata successivamente allirrogazione della sanzione di cui al comma 2, lAutorit dispone, nei confronti del soggetto esercente lemittente o del fornitore di contenuti, la sospensione dellattivit per un periodo da 1 a 10 giorni e, nei casi pi gravi, per un periodo non superiore a sei mesi. 4. Se la violazione delle disposizioni previste dallarticolo 2, comma 3 e dallarticolo 3 della presente legge accertata, o comunque persiste, successivamente alla sospensione irrogata ai sensi del comma 3 del presente articolo, lAutorit pu disporre la revoca del titolo abilitativo, informandone il Ministero delle comunicazioni. 5 Chiunque manipola i dati concernenti gli indici di ascolto e diffusione di cui allarticolo 4, tramite metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi, punito con la reclusione da uno a sei anni. Articolo 6. Abrogazioni e modificazioni 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177: a) allarticolo 2, comma 1, lettera h), le parole compresa la pay per view; b) allarticolo 2, comma 1, lettera l), le parole iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; c) larticolo 27, comma 3; d) allarticolo 31, comma 1, le parole compresa la pay per view; e) allarticolo 43, comma 10 le parole da attivit di diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi; f) larticolo 51, comma 3. 2. Allarticolo 2, comma 1, lettera l) e allarticolo 43, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole sistema integrato delle comunicazioni sono sostituite dalle parole settore delle comunicazioni. 3. Larticolo 43, comma 11 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 sostituito dal seguente: Le imprese, anche attraverso societ controllate o collegate, i cui ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche, come definito ai sensi dellarticolo 18 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, sono superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel settore, non possono, attraverso operazioni societarie, determinare ai sensi degli articoli 2359 e 2497- septies del codice civile situazioni di collegamento o controllo verso imprese in posizione dominante nel settore televisivo. 4. Larticolo 51, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 sostituito dal seguente: LAutorit, applicando le norme contenute nel Capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma: a) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c); b) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettera d) ed e); c) da euro 25.823 a euro 258.228, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera f); d) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera g); e) da 5.164 euro a 51.646 euro in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettere h), i), l), m) e n); f) da 1.040 euro a 5200 euro in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera o). 5. Dopo larticolo 51, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, aggiunto il seguente comma 2bis: Per le sanzioni amministrative di cui al comma 2 escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dallarticolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 6. Sono abrogati i seguenti articoli della legge 3 maggio 2004, n. 112: 21, 23 comma 5, 25 comma 12. 7. Sono abrogate tutte le altre disposizioni della legge 3 maggio 2004, n. 112 e del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in contrasto o comunque incompatibili, con le disposizioni di cui alla presente legge. Articolo 7 Copertura finanziaria 1. Dallattuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri, n minori entrate, a carico della finanza pubblica Articolo 8 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.