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La direttiva europea 2000/31/EC sul commercio elettronico (inteso in senso lato, non solo la vendita di prodotti in shop) include agli articoli da 12 a 15 (sezione 4) la regolamentazione sulla responsabilità degli intermediari su Internet, con il fine di salvaguardare il libero fluire dell'informazione e favorire (anche se in Italia non parrebbe...) un framework regolamentare che dia certezze agli operatori. ("ensure both, the provision of basic services which safeguard the free flow of information in the network and the provision of a legally certain framework which allows the Internet and e-commerce to develop").
Gli articoli da 12 a 14 riguardano specificatamente le attività di fornitura di accesso, trasmissione e immagazzinamento di informazione, e consentono alle autorità nazionali di emettere mandati nei confronti degli intermediari internet per la rimozione di contenuti illegali (o per bloccarne l'accesso)
L'articolo 14.1.b stabilisce la base per le procedure di "notice and takedown" (ti informo e lo togli) mentre le reponsabilità sono limitate in quanto viene proibito di imporre agli intermediari internet un obbligo generale di controllare le informazioni che i service provider trasmettono o immagazzinano ("store", articolo 15.1) .
Articolo 14
"Hosting"
1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:
a) non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dell'informazione, o
b) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.
2. Il paragrafo 1 non si applica se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.
3. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, per un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa, in conformità agli ordinamenti giuridici degli Stati membri, di esigere che il prestatore ponga fine ad una violazione o la impedisca nonché la possibilità, per gli Stati membri, di definire procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime.
Articolo 15
Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza
1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 12, 13 e 14, gli Stati membri non impongono ai prestatori un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.
2. Gli Stati membri possono stabilire che i prestatori di servizi della società dell'informazione siano tenuti ad informare senza indugio la pubblica autorità competente di presunte attività o informazioni illecite dei destinatari dei loro servizi o a comunicare alle autorità competenti, a loro richiesta, informazioni che consentano l'identificazione dei destinatari dei loro servizi con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati.
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