« Per la separazione strutturale di Telstra in Asutralia | Principale | Eutelia nel mirino della finanza »

23/05/2008

Commenti

Herr Doktor

... anche in Italia esiste questo diritto, solo che nessuno lo dice ;-)

Il Tribunale di Milano, 3 giugno 2002 (in AIDA, 2002, 838), ha affermato cessione di un esemplare di un software a tempo indeterminato ed a fronte del pagamento di un prezzo unitario non corrisponde ai requisiti della locazione previsti dal quindicesimo “considerando” della direttiva CE 91/250, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, ma va qualificata come vendita, con conseguente operatività del principio dell’esaurimento, di cui all’art. 64 bis l.d.a., in base al quale la facoltà esclusiva dell’autore, o comunque del titolare dei diritti di sfruttamento economico del software, di trarre profitto dall’opera dell’ingegno, rimane circoscritta alla prima vendita degli esemplari della stessa, e quindi chi ha acquistato un esemplare dell’opera può disporre del bene, anche cedendolo a terzi.

Il fatto che poi una "shrink wrap license" sia cedibile anche se la licenza dispone in senso negativo è affermato da molti esperti anche in tempi più recenti

I commenti per questa nota sono chiusi.