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30/05/2009

Commenti

Luca Mearelli

non sono sicuro che sia una "stranierata", forse si, forse no, dipende dal punto di vista da cui la guardi:

se si pensa che su internet dovrebbero esistere regole (almeno) un po' diverse in virtu' delle differenze che ha la rete allora lo e' (una sentenza "sbagliata")

se invece si pensa che nella rete debbano esistere le stesse regole della societa' offline allora e' una sentenza corrette.

Semmai dovrebbe essere cambiata la legge che impone di richiedere millemila autorizzazioni e procedure burocratiche per aprire un negozietto perche' *qualunque commerciante che compra e vende dal suo ufficio* deve comunque seguirle tutte, ad esempio il fatto di dover comunicare preventivamente l'avvio delle attivita' al comune.

Per le imprese straniere non vedo alcun rischio perche quello che conta e' la *sede* dell'azienda (o la residenza del titolare) e non dove ha i server.

Stefano Quintarelli

devi seguire tutte le norme, ovviamente, sia dal tuo ufficio che in rete, questo e' ovvio.
il punto qui e' se una norma presente in un contesto ed assente in un altro sia applicabile o meno sul web (a quale dei due contesti va assimilato).

non hai bisogno di una licenza commerciale per fare commercio dal tuo ufficio. (senno' qualunque azienda di informatica dovrebbe avere una licenza per poter rivendere computer o stampanti)

la motivazione delle licenze e' per gestire l'affollamento, dei punti vendita ad esempio per non avere troppi panettieri, bar, ristoranti vicini tra loro cosa che, online, ovviamente non ha senso.

«L’esercizio del commercio, nello stesso comune e nella stessa zona, della medesima attività costituente oggetto di una autorizzazione al commercio assentita a terzi, costituisce in capo al relativo titolare una posizione di interesse individualmente qualificabile, la cui tutela si esplica anche con l’impugnazione della nuova autorizzazione rilasciata» (Cons. Stato, sez. V, 5 febbraio 1993, n. 231, in Foro amm., 1993, 409).

Luca Mearelli

hai ragione, ho confuso l'autorizzazione al commercio con la comunicazione di inizio attivita', in effetti l'autorizzazione dovrebbe essere richiesta solo se si hanno locali commerciali per la vendita diretta al pubblico (i negozi), mentre negli altri casi no (vedi ad esempio qui: http://www.infogiur.com/approfondimenti/comunicazione_e_commerce.asp). Insomma l'ecom dovrebbe essere assimilato alla vendita per corrispondenza.

vincenzo vicedomini

Concordo con Stefano. Ma guardando oltre la sentenza, effettivamente, tutti i negozi online dovrebbero avere tale licenza e per giunta la dovrebbero esporre sul sito come fanno con la partita iva.
Il discorso avrebbe avuto più senso se si parlava di autorizzazioni sanitarie in virtù della vendita di prodotti alimentari. (Ma molto relativamente, visto che contatti col pubblico non ce ne sono)

vincenzo vicedomini

piccola riflessione : non è che sia stato il concetto di "vetrina" la motivazione di una tale sentenza ?

Stefano Quintarelli

temo di si...

Andrea Monti

Caro Stefano,
La sentenza si limita ad applicare uno dei decreti Bersani risalenti al 1998, per il quale basta una semplice comunicazione al comune di appartenenza della ditta per poter esercitare.
E' tecnicamente sbagliato parlare di "licenze" o "autorizzazioni", che prevedono un intervento dell'amministrazione sul cittadino. La "comunicazione" e' semplicemente quello che dice la parola. Una "comunicazione". Appunto.
Andrea Monti

stefano quintarelli

thx andrea.
cvd, l'articolo e' sbagliato e lo straniero stavolta e' il giornalista...

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