Leggete bene... se e' vero cio' che riporta il Corriere, la mail e' diversa dal telefono perche' non è sincrona.
se questa e' a motivazione, ne discende che la chat e' come il telefono e quindi soggetta alla norma e la segreteria telefonica invece e' asincrona e quindi si salva.
notevole il passaggio sugli SMS: pur essendo asincroni, per sapere il mittente devi leggerli (!!????) quindi assimilabili al telefono.
per fortuna non siamo in common law e le decisioni della cassazione sono vincolanti solo per il caso specifico, ovvero non sono vincolanti per casi anche identici successivi. Un po' come una decisione toppata di un arbitro.
La molestia via e-mail non è un reato - Corriere della Sera.
la Cassazione ha annullato senza rinvio, «perché il fatto non è previsto dalla legge come reato», la condanna al pagamento di un'ammenda di 200 euro inflitta a un 41enne dal tribunale di Cassino: l'imputato era stato accusato di molestie per aver inviato con la posta elettronica a una donna un messaggio contenente «apprezzamenti gravemente lesivi della dignità e dell'integrità personale e professionale» del convivente della destinataria.
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Per gli "ermellini", la posta elettronica «utilizza la rete telefonica e la rete cellulare delle bande di frequenza, ma non il telefono, nè costituisce applicazione della telefonia, che consiste, invece, nella teletrasmissione in modalità sincrona, di voci o di suoni». La modalità della comunicazione via mail, si osserva nella sentenza, è invece «asincrona» e «l'invio di un messaggio di posta elettronica, esattamente proprio come una lettera spedita tramite il servizio postale, non comporta, a differenza della telefonata, nessuna immediata interazione tra il mittente e il destinatario, nè veruna intrusione diretta del primo nella sfera delle attività del secondo».
Il caso del telefono è ben diverso da quello delle e-mail, poiché, secondo gli alti giudici, «il mezzo telefonico assume rilievo proprio per il carattere invasivo della comunicazione alla quale il destinatario non può sottrarsi, se non disattivando l'apparecchio telefonico, con conseguente lesione della propria libertà di comunicazione, costituzionalmente garantita». Stesso discorso del telefono, va fatto per gli sms, dato che, ricorda la Cassazione, il destinatario «è costretto a percepirli» prima di poterne individuare il mittente»