«Tronchetti Provera teste inattendibile» - Corriere della Sera.
LE MOTIVAZIONI - Marco Tronchetti Provera, nella sua veste di testimone al processo sui dossier illegali, è stato «inaffidabile e inattendibile» ha scritto il Gup del tribunale di Milano, Mariolina Panasiti nella sentenza di non luogo a procedere nei confronti di alcuni degli imputati nel procedimento. «L'attendibilità delle dichiarazioni di Marco Tronchetti Provera, scrive il giudice Panasiti, è risultata gravemente inficiata non soltanto dalle nette smentite alla sua ricostruzione degli avvenimenti fornita dalle contrarie indicazioni rese dagli altri testimoni e, in particolare, da quelli esaminati in fase di udienza; non soltanto da una valutazione logica degli avvenimenti, che conduce a ritenere che le operazioni sopra descritte non potevano essere frutto di una attività autoreferenziale del Tavaroli, bensì di un pieno e soddisfatto interesse aziendale e di esso Tronchetti Provera in particolare; non soltanto dall'analisi della documentazione rinvenuta quale sopra riportata; ma anche da alcune affermazioni pervenute dal predetto in udienza, che icasticamente descrivono quello che è stato durante tutte le indagini l'atteggiamento processuale del Presidente delle due società, sintetizzabile in una radicale negatoria anche degli aspetti più evidenti della vicenda, che assai difficilmente poteva non conoscere, proprio perchè verificatisi in entrambe le aziende da lui dirette». Inoltre, aggiunge il giudice del tribunale di Milano nelle motivazioni del non luogo a procedere per l'accusa di appropriazione indebita nei confronti di alcuni imputati, «non pare bisogni indugiare oltre nell'evidenziare la inaffidabilità - specie al cospetto di elementi probatori di segno contrario emersi in atti - delle dichiarazioni rese da Marco Tronchetti Provera». Per giustificare le sue parole, il giudice ricorda che «la valenza di attendibilità delle dichiarazioni di un dichiarante, sentito nelle forme dell'imputato di reato connesso ex articolo 44 Decreto Legislativo numero 231/2001, a fronte di una affermazione di tal fatta non necessita di essere spiegata; qualificandosi a tal punto del tutto superflua ogni riepilogazione delle dichiarazioni di costui, improntate ad una assoluta, totale, ostinata negazione di tutto ciò che gli veniva richiesto, atteggiamento reiterato anche al cospetto - come nel caso o della domanda articolata semplicemente con riferimento al cognome della cognata, moglie del fratello - di un nome che non poteva non conoscere».
L'ultima frase è illuminante. Addesso gli credo. Anch'io con le parentele faccio sempre una tale confusione che potrei tranquillamente dirigerne 10 di aziende simili!
Sempre che sia l'unica caratteristica morale richiesta dalla propria coscienza, ovviamente.
Scritto da: Bubbo Bubboni | 30/06/2010 a 13:24