Questi gli ultimi passaggi del Dictum del TAR LAZIO.
24 – Conclusivamente, il Collegio ritiene necessario sottoporre alla Corte Costituzionale la seguente questione incidentale di legittimità costituzionale, rilevante ai fini della definizione del giudizio a quo, ovvero ai fini della eventuale declaratoria di illegittimità del regolamento dell’AGCom impugnato con il ricorso in epigrafe e del suo conseguente annullamento in sede giurisdizionale, volta ad ottenere una pronuncia pregiudiziale circa la possibile illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, e degli artt. 14, comma 3. 15, comma 2, e 16, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, nonché del comma 3 dell’art. 32 bis del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici approvato con decreto legislativo n. 117 dei 2005, come introdotto dall’art. 6 del decreto legislativo n. 44 del 2010, sulla cui base è stata adottata la impugnata “Delibera n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013” recante il “Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative” e l’ “Allegato A” alla predetta Delibera, per la violazione dei principi di riserva di legge e di tutela giurisdizionale in relazione all’esercizio della libertà di manifestazione del pensiero e di iniziativa economica, sanciti dagli articoli 2, 21, I comma, 24 e 41 della Costituzione, nonché per la violazione dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità nell’esercizio della discrezionalità legislativa e per la violazione del principio del giudice naturale, in relazione alla mancata previsione di garanzie e di tutele giurisdizionali per l’esercizio della libertà di manifestazione del pensiero sulla rete almeno equivalenti a quelle sancite per la stampa, con la conseguente violazione degli articoli 21, commi 2 e seguenti, 24 e 25, comma 1, della Costituzione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), interlocutoriamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, e degli artt. 14, comma 3. 15, comma 2, e 16, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, nonché del comma 3 dell’art. 32 bis del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici approvato con decreto legislativo n. 117 dei 2005, come introdotto dall’art. 6 del decreto legislativo n. 44 del 2010.
Dichiara altresì rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle medesime disposizioni in relazione agli articoli 21, commi 2 e seguenti, 24 e 25, comma 1, della Costituzione.
Dispone la sospensione del presente giudizio e ordina l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.
Ordina che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti costituite e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
io ho presentato un progetto di legge alla camera su questa materia (il testo non è ancora pubblicato). spero che scontenti un po' tutti.
Stefano non è che deve scontentare tutti ... sarò uno stupido utopista ma credo debba fare semplicemente GIUSTIZIA ne piu ne meno.
1) per la nostra Costituzione (fino a quanto qualche cialtrone non la cambia) gli UNICI legittimati ad atti restrittivi delle libertà fondamentali sono I MAGISTRATATI (non qualche amministrativo piu o meno pilotato)
2) lo Stato non può ordinare di lavorare a GRATIS (specie per tutelare gli interssi economici e non diritti primari di ALTRI) quindi chi lavora DEVE essere pagato ... non esiste che qualcuno esegua gli oscuramenti decisi da altri a SUE SPESE ... il problema è pericolosamente ricorsivo ... perche se io posso essere obbligato a lavorare gratis per dei privati allora devo poter ottenere il simmetrico e cio che altri privati lavorino gratis per me!!!!
3) chi fa impresa non può tollerare che proprio lo Stato operi per generare barriere economiche di ingresso artificiose e DISTORCENTI DELLA CONCORRENZA.
a) vi sono soggetti che NON ricevono ordini di oscuramento (l'affidabilita delle liste dei destinari è semplicemente RIDIDCOLA)
b) l'oscuramento è una operazione il cui costo è INDIPENDENTE dal numero di utenti posseduti cosi in termini marginali è MOLTO piu pesante per chi ha pochi utenti (anche se il danno patito dal titolare dei diritti, che per inciso l'oscuramento non allieva di un epsilon, è invece dipendente dal numero di utenti)
c) il costo dell'operazione di oscuramento DIPENDE in modo rilevante anche dall'entità delle SANZIONI ECONOMICHE, lavoro gratis e per giunta se sbaglio pago!!
non ci vuole molto per porre fine a questa situazione indegna di un paese che non sia schiavo di pochi lobbisti arroganti prepotenti per giunta mistificatori.
Scritto da: Dino Bortolotto | 29/09/2014 a 11:32